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Art. 69168
Rimorchi di veicoli a motore; veicoli rimorchiati 1 Il detentore del veicolo a motore trainante è civilmente responsabile del danno cagionato dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; le disposizioni concernenti la responsabilità civile per i danni cagionati dai veicoli a motore si applicano per analogia. Se il veicolo rimorchiato è guidato da un conducente, il suo detentore e quello del veicolo trainante sono solidalmente responsabili. 2 L’assicurazione del veicolo a motore trainante sopperisce anche alla responsabilità civile per i danni cagionati:
3 I rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere messi in circolazione solo se è stata stipulata un’assicurazione completiva per il rimorchio che garantisca i minimi d’assicurazione per tutto il convoglio fissati dal Consiglio federale giusta l’articolo 64. 4 La responsabilità civile del detentore del veicolo trainante per le lesioni personali subìte dai passeggeri di rimorchi, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati tra il veicolo trainante e il veicolo a motore rimorchiato sono disciplinate dalla presente legge. Per i danni materiali al rimorchio è civilmente responsabile il detentore del veicolo trainante giusta il Codice delle obbligazioni169. 168Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). |