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Art. 77
Veicoli non assicurati 1 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l’assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d’assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore.190 I Cantoni sono civilmente responsabili, nella stessa misura, se omettono di revocare la licenza di circolazione e di ritirare le targhe di controllo entro 60 giorni dalla notificazione fatta dall’assicuratore conformemente all’articolo 68 oppure dopo che il detentore abbia informato di aver ritirato definitivamente il veicolo dalla circolazione.191 2 Il Cantone o il suo assicuratore ha diritto di regresso verso il detentore che non poteva, in buona fede, ritenere di essere coperto dall’assicurazione prescritta. 3 Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione.192 190 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 201036333645). 191Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). 192 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 201036333645). |