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Art. 79c197
Liquidazione dei sinistri 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatari incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d’indennizzo avanzate dalle parti lese:
2 Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d’indennizzo concrete perviene all’organismo interpellato dalla parte lesa. 3 Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa. 197 Introdotto dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093). |