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Art. 110d Sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione
1L'AFD gestisce un sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione. 2Il sistema d'informazione serve all'acquisizione e all'elaborazione di tutte le informazioni necessarie alla gestione operativa e strategica degli impieghi e alla loro direzione. 3Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |