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Art. 104 Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca 58
1 L’UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
2 Esso consegna immediatamente all’autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro. 3 Se l’autorità competente non ordina il sequestro, l’UDSC restituisce all’avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l’avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l’articolo 92 DPA59. 4 L’UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale60. La procedura è retta dall’articolo 66 DPA. 58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |