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Art. 106 Porto e uso dell’arma
1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199762 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l’adempimento del suo mandato:
2 Il Consiglio federale disciplina:
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