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Art. 110b Sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali 72
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali. 2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
72 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |