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Art. 110e Sistema d’informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine 75
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine e per l’elaborazione di statistiche e analisi dei rischi. 2 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
3 Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c:
4 Nel quadro degli accordi di cui all’articolo 97 è possibile concedere l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c ai collaboratori delle autorità cantonali di polizia competenti per la lotta contro la criminalità. 75 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). 76 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 78 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. |