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Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1 L’UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell’esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. 2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati e connessioni di dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
3 I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall’UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all’UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’incarico. 4 L’UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l’esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare:
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. 6 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell’UDSC. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199284 sulla protezione dei dati. 83 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |