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Art. 113 Comunicazione di dati ad autorità estere
L’UDSC può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, ad autorità di altri Stati nonché ad organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorità estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda. |