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Art. 115 Oggetto e campo d’applicazione 88
1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’UDSC può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell’esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione del diritto doganale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempre che ciò sia previsto da un trattato internazionale. 2 Ove un trattato internazionale lo preveda, esso può concedere l’assistenza amministrativa anche d’ufficio. 88 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |