|
Art. 115d Obbligo di collaborazione 92
1 Nell’ambito dell’articolo 115c l’UDSC può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare ed esigere in particolare da essa informazioni, dati e documenti. 2 La persona interessata può rifiutarsi di collaborare o di deporre se è soggetta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se ha la facoltà di non deporre. 3 Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l’UDSC emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti. 92 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |