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Art. 115e Provvedimenti coercitivi 93
1 Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l’esecuzione. 2 Gli articoli 45–60 DPA94 sono applicabili. 93 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |