|
Art. 115f Diritto di partecipazione 95
Se è stata obbligata a collaborare conformemente all’articolo 115d o se sono stati ordinati provvedimenti coercitivi conformemente all’articolo 115e, la persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti. 95 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |