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Art. 115g Procedura semplificata 96
1 Se acconsente a trasmettere all’autorità richiedente informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l’autorità competente. Il consenso è irrevocabile. 2 L’autorità competente chiude la procedura trasmettendo all’autorità richiedente le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l’indicazione del consenso della persona interessata. 3 Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria. 96 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |