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Art. 126 Concorso di infrazioni 104
1 Se una fattispecie costituisce in pari tempo una frode o una messa in pericolo del dazio e una ricettazione doganale105, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. 2 Se una fattispecie costituisce in pari tempo un’infrazione doganale e un’altra infrazione il cui perseguimento incombe all’UDSC, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. 104 Nuovo testo giusta l’art. 44 della L del 6 ott. 2006 sull’imposizione della birra, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 20072895; FF 20055045). 105 Corretto: Infrazione dei divieti. |