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Art. 128a Osservazione 108
1 Nel quadro della propria competenza in materia di perseguimento penale, l’UDSC può ordinare di far osservare in segreto persone e cose nei luoghi accessibili al pubblico e di effettuarvi registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:
2 Un provvedimento ordinato secondo il capoverso 1 non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l’approvazione della Direzione generale delle dogane. 3 Al più tardi alla chiusura dell’inchiesta l’UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall’osservazione il motivo, il genere e la durata dell’osservazione. 4La comunicazione è differita o tralasciata se:
108 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |