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Art. 13 Traffico di perfezionamento passivo
1 L’UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga. 2 Alle stesse condizioni l’UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all’estero con merci della stessa quantità, natura e qualità. 3 Il Consiglio federale può prevedere un’altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l’eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento. 4 Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale. |