|
Art. 24 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria
1 La persona soggetta all’obbligo di presentazione, o il suo mandatario, deve presentare la merce in dogana e dichiararla sommariamente. 2 La presentazione consiste nel comunicare all’UDSC che le merci si trovano presso l’ufficio doganale o in un altro luogo autorizzato dall’UDSC. 3 Le merci presentate sono poste sotto la custodia dell’UDSC. 4 L’UDSC può prescrivere la forma della presentazione e della dichiarazione sommaria. |