Art. 34 Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l’ufficio doganale:
2 Per la merce che non è più sotto la custodia dell’UDSC, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata. 3 Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell’UDSC, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare all’ufficio doganale una domanda di modifica dell’imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata. 4 L’ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione prova che:
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