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Art. 37 Norme disciplinanti la visita delle merci
1 Se solo una parte delle merci dichiarate viene sottoposta alla visita, il risultato di quest’ultima è applicabile a tutte le merci della stessa natura designate nella dichiarazione doganale. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può tuttavia esigere una visita integrale. 2 L’intervento sulla merce deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, le diminuzioni di valore e i costi derivanti dalla visita non sono rimborsati. 3 Il risultato della visita è attestato per scritto. Esso costituisce la base per l’imposizione e per eventuali altre procedure. |