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Art. 39 Imposizione provvisoria
1 Le merci la cui imposizione definitiva non è opportuna o non è possibile possono essere tassate provvisoriamente. 2 Fanno eccezione le merci per le quali manca il permesso d’importazione o d’esportazione oppure la cui importazione o esportazione è vietata. 3 Le merci possono essere liberate mediante garanzia dei tributi doganali all’aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere. 4 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta i documenti di scorta necessari entro il termine impartito dall’ufficio doganale e non chiede nessuna modifica della dichiarazione doganale, l’imposizione provvisoria diventa definitiva. |