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Art. 4 Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale
1 I proprietari di fondi situati in prossimità del confine doganale devono provvedere affinché le infrastrutture o le piantagioni sui loro fondi non intralcino la sorveglianza del confine. 2 Chiunque edifica o modifica costruzioni e impianti nelle immediate vicinanze del confine doganale o della riva di acque confinarie necessita di un’autorizzazione dell’UDSC. |