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Art. 42 Semplificazione della procedura d’imposizione doganale
1 Il Consiglio federale può prevedere semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale. Esso può segnatamente:
2 Al fine di semplificare ulteriormente la procedura d’imposizione doganale o di eseguire prove pilota, l’UDSC può concludere accordi con le persone che partecipano alla procedura d’imposizione doganale, sempre che in tal modo non si pregiudichino le condizioni di concorrenza. 3 Le semplificazioni della procedura d’imposizione doganale sono ammesse unicamente se non compromettono la sicurezza doganale e segnatamente se non riducono l’importo dei tributi doganali. |