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Art. 45 Trasporto in condotte
1 Le merci trasportate in condotte nel territorio doganale sono reputate in regime di transito sino alla loro riesportazione o assegnazione ad un altro regime doganale. 2 L’obbligo di dichiarazione doganale incombe titolare dell’impianto in condotta. 3 Il titolare deve permettere all’UDSC di consultare tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale. |