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Art. 55 Depositi per merci di gran consumo
1 In depositi per merci di gran consumo possono essere immagazzinate solo le merci ammesse dall’UDSC. 2 Le merci possono essere immagazzinate per due anni al massimo. Su richiesta, in casi giustificati questo termine può essere prorogato a cinque anni al massimo. 3 L’immagazzinamento di merci di gran consumo dev’essere notificato al competente ufficio doganale. |