Art.59
1 Le merci introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte al perfezionamento attivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime. 2 Per introdurre merci nel territorio doganale al fine di sottoporle al perfezionamento attivo è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC. L’autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo. 3 Nel regime del perfezionamento attivo:
4 Se il regime del perfezionamento attivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione diventano esigibili; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato. |