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Art. 60
1 Le merci introdotte nel territorio doganale estero per essere sottoposte al perfezionamento passivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime. 2 Per introdurre merci nel territorio doganale estero al fine di sottoporle al perfezionamento passivo è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC. L’autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo. 3 Nel regime del perfezionamento passivo:
4 Se il regime del perfezionamento passivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’esportazione diventano esigibili e il diritto alla reimportazione delle merci in esenzione parziale o totale dei tributi doganali decade; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state reimportate nel territorio doganale entro il termine fissato. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale. |