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Art. 10 Merci svizzere di ritorno
1 Le merci svizzere reimportate intatte nel territorio doganale sono ammesse in franchigia di dazio. 2 Le merci reimportate dopo aver subito modificazioni sono ammesse in franchigia se riesportate a causa di un difetto accertato all’atto della trasformazione in territorio doganale estero. 3 Le merci di ritorno che non ritornano allo speditore originario possono essere reimportate in franchigia di dazio soltanto entro cinque anni dall’esportazione. 4 All’atto della reimportazione, i tributi doganali riscossi all’esportazione sono restituiti e i tributi doganali abbuonati all’importazione a causa dell’esportazione vengono recuperati. |