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Art. 103 Accertamento dell’identità di una persona
1 L’UDCS può accertare l’identità di una persona fotografandola o rilevandone dati genetici o biometrici se:60
2 Il Consiglio federale determina i dati genetici e biometrici che possono essere rilevati. 61 60 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 61 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |