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Art. 107 Perquisizione di fondi, recinti e costruzioni
1 A fini di controllo, il personale dell’UDSC è autorizzato a perquisire fondi nell’area di confine. 2 A fini di controllo è pure autorizzato a perquisire recinti e costruzioni situati sulla riva di acque confinarie, eccettuate le abitazioni. 3 Alla perquisizione di abitazioni e altri locali come pure di immobili cintati e attigui a una casa o di costruzioni si applicano le condizioni di cui all’articolo 48 DPA67. |