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Art. 110 Sistemi d’informazione dell’UDSC
1 L’UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, per:
2 A tal fine può gestire sistemi d’informazione. Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e–h è inoltre autorizzato a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della LPD69.70 2bis I sistemi d’informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono disciplinati negli articoli 110a–110f.71 3 Il Consiglio federale disciplina:72
68 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 70 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 71 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). 74 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |