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Art. 110a Sistema d’informazione in materia penale 75
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il perseguimento e il giudizio di casi penali nonché per il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria. 2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, del DPA76 e della legge federale del 20 marzo 198177 sull’assistenza internazionale in materia penale, in particolare per:
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
75 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). 78 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |