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Art. 110c Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi 80
1 Il Centro di situazione e analisi dell’UDSC gestisce un sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi. 2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
4 I risultati delle analisi dei rischi possono essere resi accessibili alle persone autorizzate sul sito Intranet dell’UDSC. 80 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |