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Art. 111 Altri sistemi d’informazione
1 Nell’adempimento dei suoi compiti, l’UDSC può elaborare dati provenienti da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Esso deve utilizzare i dati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. 2 Nell’adempimento dei suoi compiti l’UDSC può altresì procurarsi dati provenienti dai sistemi d’informazione degli aerodromi doganali, dei depositi doganali aperti, dei depositi per merci di gran consumo nonché dei depositi franchi doganali. |