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Art. 113 Comunicazione di dati ad autorità estere 95
L’UDSC può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, ad autorità di altri Stati nonché a organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorità estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda. 95 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
