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Art. 114 ... 97
1 L’UDSC e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente. 2 Le autorità svizzere comunicano all’UDSC dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti ch’esso deve applicare.98 97 Abrogata dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). 98 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
