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Art. 115b Domanda 102
1 La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale. 2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’autorità competente lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda. 102 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |