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Art. 115i Rimedi giuridici 110
1 Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coercitivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente. 2 Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimoniali e di oggetti di valore, provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile possono essere impugnate separatamente. 3 Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; quest’ultimo decide in via definitiva. La legittimazione a ricorrere è retta dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968111 sulla procedura amministrativa. 110 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). |