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Art. 17 Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo 13
1 Il DFF può autorizzare gli esercenti di aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza a gestire negozi in zona franca di tasse. 1bis Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.14 2 L’UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l’approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l’estero.15 3 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza. 13 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 20111743; FF 2010 1921). 14 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 20111743; FF 2010 1921). 15 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 20111743; FF 2010 1921). |