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Art. 20 Informazioni in materia di tariffa e di origine
1 Su richiesta scritta, l’UDSC rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l’origine preferenziale delle merci. 2 Esso limita la validità delle sue informazioni a sei anni per quanto concerne la classificazione tariffale e a tre anni per quanto riguarda l’origine. L’avente diritto deve provare nella dichiarazione doganale che la merce dichiarata corrisponde esattamente a quella descritta nell’informazione. 3 L’informazione non è vincolante se è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o incomplete del richiedente. 4 Essa perde il suo carattere vincolante se sono modificate le relative disposizioni. 5 L’UDSC può revocare l’informazione per un motivo grave. |