Art. 21 Obbligo di presentazione
1 Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all’arrivo dall’estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.16 2 Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l’espletamento dell’imposizione. 3 Sono soggette all’obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggiatori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto. 16 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 20111743; FF 2010 1921). |