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Art. 23 Vigilanza e controllo doganali
1 Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al controllo doganali dal momento dell’introduzione sino all’atto della riesportazione o immissione in libera pratica. 2 La vigilanza doganale comprende ogni provvedimento generale adottato dall’UDSC per garantire l’osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale. 3 Il controllo doganale comprende l’espletamento degli atti specifici previsti dalla presente legge al fine di garantire l’osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale. |