Art. 3 Territorio doganale, confine doganale e area di confine
1 Sono reputati territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere. 2 Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale. 3 Le enclavi doganali svizzere sono territori doganali svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in particolare situazione geografica, l’UDSC esclude dal territorio doganale. L’UDSC può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale. 4 Il confine doganale è il confine del territorio doganale. 5 L’area di confine è una striscia di terreno lungo il confine doganale. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF5) fissa la larghezza di tale striscia d’intesa con il Cantone di confine interessato. 5 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |