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Art. 31 Controlli domiciliari
1 L’UDSC può eseguire senza preavviso controlli domiciliari presso persone che sono o erano soggette all’obbligo di dichiarazione o debitrici in una procedura d’imposizione oppure che hanno l’obbligo di tenere una contabilità in virtù della presente legge. 2 Esso può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie e esaminare dati, documenti e informazioni che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. 3 Il diritto18 di controllo si estingue cinque anni dopo l’importazione della merce. È fatta salva l’apertura di un’inchiesta penale. |