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Art. 36 Visita delle merci e perquisizione personale
1 L’ufficio doganale può controllare in modo approfondito o saltuario le merci dichiarate per l’imposizione doganale o soggette all’obbligo di dichiarazione. 2 Esso può controllare anche i mezzi e gli impianti di trasporto, il materiale d’imballaggio e gli accessori per il trasporto. 3 Le persone sospettate di portare su di sé merci soggette a tributi, a un divieto oppure all’obbligo del permesso o del controllo possono essere sottoposte a perquisizione personale. La procedura è disciplinata dall’articolo 102. 4 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall’ufficio doganale. |