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Art. 38 Decisione d’imposizione
1 L’ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d’imposizione e la notifica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. 2 Può rendere decisioni di tassazione sotto forma di decisioni individuali automatizzate ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 202019 sulla protezione dei dati (LPD).20 20 Introdotto dall’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |