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Art. 40 Liberazione e sgombero di merci
1 L’ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d’imposizione o a un altro documento stabilito dall’UDSC. 2 Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall’ufficio doganale. 3 L’UDSC fissa il termine per lo sgombero. |