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Art. 42a Operatori economici autorizzati 21
1 Su richiesta, l’UDSC concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni:
2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione. 2bis È legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali che concernono esclusivamente il reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.22 3 L’UDSC può effettuare controlli dell’azienda del richiedente e dell’operatore economico autorizzato. 21 Introdotto dall’art. 3 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 981; FF 2009 7783). 22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |