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Art. 44 Traffico ferroviario, per via d’acqua e aereo 23
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura d’imposizione doganale applicabile al traffico ferroviario, per via d’acqua e aereo. 2 Le imprese di trasporto devono trasmettere all’UDSC tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale. Su richiesta dell’UDSC, la trasmissione deve avvenire in forma elettronica. 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |